Whistleblowing – Segnalazione illeciti

La Legge 6 Novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) con la disposizione dell’Art. 1, co. 51, che introduce l’Art. 54-bis nel D.Lgs. del 30 Marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) prevede che: “fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’ Art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’ Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condottte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

La finalità della norma è quella di incentivare la collaborazione del pubblico dipendente a far emergere fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, in linea con il concetto di corruzione preso a riferimento nel Piano Nazionale Anticorruzione, volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L’Art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. Ad avviso dell’ ANAC, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonchè i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. 

La segnalazione non è anonima, il dipendente è tenuto a segnalare la propria identità. Il procedimento per la gestione delle segnalazioni protegge la riservatezza dell’identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla gestione successiva) anche nei rapporti con terzi cui l’Amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

 

GARANZIE PER CHI SEGNALA CONDOTTE ILLECITE

Coloro che effettuano segnalazioni godono di specifiche forme di tutela e in particolare:

  • la tutela dell’anonimato
  • il divieto di discriminazione nei confronti di chi effettua segnalazioni
  • la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso

 

COME EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Per effettuare le segnalazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione, inviare una e-mail contenente i punti sotto dettagliati o utilizzando il modulo apposito all’indirizzo direttore@consorziocogesa.net, accessibile solo dal Responsabile.

Il segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed aggiornamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda;
  2. generalità dell’autore del fatto;
  3. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
  4. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  5. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  6. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
  7. l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
  8. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciato.