La Legge 6 Novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) con la disposizione dell'Art. 1, co. 51, che introduce l'Art. 54-bis nel D.Lgs. del 30 Marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) prevede che: "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell' Art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all' Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condottte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,...
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